EN
The aim of the considerations presented in this article was an attempt to determine to what extent legal regulations ensure proper realisation of the breeder’s right to infor-mation. It is concluded that among other things neither the breeder’s application (of that of an organisation of breeders) requesting written information regarding the use of material from a plant variety protected by an exclusive right as seeding material, nor a claim con-cerning the obligation to provide information in a manner provided for in Article 23a clause 1 of the Act on Legal Protection of Plant Varieties are contingent upon determina-tion of a prior violation of the exclusive right.
IT
L’articolo si propone di rispondere alla domanda in quale misura la regolazione giuri-dica garantisca l’attuazione delle competenze di fornire informazioni da parte dell’allevatore. Nella parte conclusiva, l’autrice afferma tra l’altro che sia la domanda dell’allevatore (esattamente dell’organizzazione di allevatori), la quale obbliga a dare informazioni scritte riguardo all’uso del materiale proveniente dalla raccolta della specie protetta col diritto esclusivo come sementi, sia l’azione ingiuntiva volta ad imporre l’obbligo informativo a seconda del rito dell’art. 23 della legge sulla tutela giuridica delle varietà vegetali, non dipendono dal dimostrare una precedente violazione del diritto esclusivo. La loro espressione è la realizzazione delle competenze economiche dell’allevatore e il legislatore non impone condizioni specifiche in materia.