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1998 | 9 | 3 | 9-43

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Pewność moralna jako klucz do lektury norm procesowych

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La certezza morale come chiave di lettura delle norme processuali

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Dopo alcune osservazioni circa l’imperfetta formulazione del can. 1608 § 1 e il suo significato alla luce della storia, nonchè circa il § 4 del modesimo canone in riferimento alle cause matrimoniali, l'A. sottolinea fortemente l’originalità del concetto canonico-processuale della certezza morale (sia in confronto agli ordinamenti statali, sia in confronto con il concetto della certezza morale adoperato dai filosofi, sia infine in confronto con la certezza richiesta seconde i principi della teologia morale) e delinea l’elaborazione storica di questo concetto nonchè la sua conferme da parte di Giovanni Paolo II. In seguito vengono trattati: a) il concetto della certezza morale canonica che esclude la „probabilità”; non invece la „possibilità” del contario, ossia si pone fra la certeza assoluta e la probabilità b) l’oggettività di tale certezza, in quanto essa si deve basare su motivi oggettivi addotti e discussi nel processo; c) l’oggetto della certezza morale canonica, che deve riguardare sia la legge materiale da applicare sia la realtà dei fatti da provare; d) la necessità e suffidenza della certezza morale: l'A. si sofferma soprattutto sull’asserzione di                 Pio XII, seconde cui la prodenza può consigliare al giudice di non accontentarsi dei minimo grado della certezza morale; ma di ricercare un grado maggiore e al riguardo nota una certa relativite del „dubbio prudente” che dipende sia dalla natura dell’oggetto da provare e dalla sua attitudine di essere provato sia dalla gravita della materia; e) la strada per arrivare alla certezza, morale, ossia: la qualità personali del giudice e la sua preparazione, l’impegno nell’osservare la legge processuale, lo sforzo nel valutare le prove secondo la cosdenza, e infine la collaborazione di tutti i partecipanti al processo in ordine al conseguimento, da parte del giudice, della certezza morale; f) due questioni particolari concernenti rispettivamente:                  la certezza morale che risulta da una quantità di prove che prese singolannente non sono in grado di fondarla, e i conflitti tra il formalismo giuridico e il libero apprezzamento delle prove. Nella conclusione viene rilevato il valore del concetto della certezza morale: „È il criterio realistico, in quanto rispetta i limiti dell'intelletto umano, e altresi generosamente rispettoso, ansi esigente, verso la verità. È un criterio che rispecchia prudenza e ragionevolezza”. Inoltre l'A. indica in questo concetto fondamentale del processo canonico anche „una importante ed appropriata chiave di lettura e di interpretazione delle norme processuali: esse devono essere interpretate in modo che realmente servano a rendere si cura la ricerca della verità oggettiva, ossia a conseguire la certezza morale autentica, cioè oggettivamente fondata”.

Year

Volume

9

Issue

3

Pages

9-43

Physical description

Dates

published
1998-10-15

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Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_21697_im_1998_3_9__01
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