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1986 | 29 | 3-4 | 153-162

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Niezdolność do podjęcia obowiązków małżeńskich z przyczyn psychicznych

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L’uomo, per motivi psichici, puó essere incapace ad assumersi i doveri coniugali sia a causa della sua incapacità ad esprimere il consenso al matrimonio, sia per mancanza di capacità a compiere tali doveri. Il primo stato può essere causato dall’effettiva mancanza dell’uso della ragione, dovuta a motivi psichici, oppure, sempre per gli stessi motivi, dalla mancanza di giudizio valutativo. Di questi due casi parlano il punto primo e secondo del can. 1095. Il punto terzo invece parla dell’incapacità ad assumersi i doveri coniugali. Si può pertanto presumere che si tratti di altri stati. In particolare si tratterà qui dell’incapacità a prendere decisioni, dovuta a motivi psichici, oppure della mancanza della capacità a compiere i doveri coniugali. La mancanza della capacità a prendere decisioni, cioè la mancanza di volontà interiore - come riportano le sentenze del Tribunale della Sacra Rota Romana - dovuta ad idee ossessive, a blocchi emotivi, ad una troppo forte e insuperabile suggestività dell’istinto, ecc., dovrebbe esistere al momento stesso della contrazione del matrimonio. Questi problemi debbono essere analizzati non soltanto individualmente, ma anche proporzionalmente all’atto contratto. Si richiede infatti, e tale esigenza non desta dubbi nella giurisprudenza, che l’uomo debba essere ,,verus dominus” del suo comportamento, ossia domini interiormente le sue decisioni. L’incapacità ad assumersi i doveri coniugali, che dériva dalla mamcanza obiettiva dell’oggetto del cansenso matrimoniale a causa di motivi psichici, dovrebbe invece essere qualcosa di stabile e irreversibile. Si tratta, in questo caso, dell’incapacità di compiere i doveri matrimoniali. In quest’ultimo caso si può parlare di una certa analogia con l’incapacità fisica. Deve pertanto essere uno stato duraturo e inamovibile con i normali mezzi accessibili all’uomo comune. Si parla pertanto in tale caso dell’incapacità - anche se solo relativa - a compiere i doveri coniugali, cioè nei confronti di una concreta persona. Concordemente alla sentenza del Tribunalis Signaturae Apostolicae una simile incapacità riguarda il contenuto dell’obbligazione che la persona interessata non è in grado di compiere. E pertanto non si tratta in tali casi dell’esclusione dello stesso matrimonio, di una caratteristica o di un elemento essenziali, ma della incapacità a compiere i doveri matrimoniali, incapacità che è qualcosa di stabile e irreversibile.

Keywords

Year

Volume

29

Issue

3-4

Pages

153-162

Physical description

Dates

published
2020-01-17

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Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_21697_pk_1986_29_3-4_10
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