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Prawo Kanoniczne
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1988
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vol. 31
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issue 3-4
99-107
PL
Dalla dichiarazione del Papa deriva indirettamente, che ne la differenza delle lingua, a tanto meno della cultura possono ostacolare degli autentici valori dell’uomo. - I tribunali ecclesiastici tengano conto del grande progresso avutosi nel l’ambito della psichiatria e della psicologia contemporanea. Nessuno puô dubitare quando questi successi sono veri e ben documentati. Non si puo tuttavia basare soltanto su ipotesi o su teorie iniziali. Secondo i corenti nel campo della psicologia o della psichiatria contemporana, molti autori - basandosi infatti su scoperte scientifiche e ben documentate, s’incominciano a filosofare e creare una propria visione, che oltrepassa la competenza scientifica del autore. E proprio qui, sono insistite le principale cause e le difficoltà di dialogo con giudice ecclesiastico. Se il perito accanto alla spiegazione scientifica dei soli fatti morbosi, interpretera „a modo suo” lo stato delle persone. Se il giudice ecclesiastico accetasse acriticamente tali impostazioni del perito, le conclusioni del giudice saranno false. La valutazione di ogni tenzione sara diversa, e le teorie della rinuncia e del sacrificio sono per questi periti estranee. Soltanto l’incapacita a prendere una decisione constituisce pertanto la base per riconoscere la nullita del matrimonio, ma incapacita secondo i criterii antropologici cattolici quali rispettano la natura del l’uomo, nella luce della Rivelazione. Allora il pericolo non e nella vera scienza, ma nella integrazione della scienza „a modo suo”.
Prawo Kanoniczne
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1986
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vol. 29
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issue 3-4
153-162
PL
L’uomo, per motivi psichici, puó essere incapace ad assumersi i doveri coniugali sia a causa della sua incapacità ad esprimere il consenso al matrimonio, sia per mancanza di capacità a compiere tali doveri. Il primo stato può essere causato dall’effettiva mancanza dell’uso della ragione, dovuta a motivi psichici, oppure, sempre per gli stessi motivi, dalla mancanza di giudizio valutativo. Di questi due casi parlano il punto primo e secondo del can. 1095. Il punto terzo invece parla dell’incapacità ad assumersi i doveri coniugali. Si può pertanto presumere che si tratti di altri stati. In particolare si tratterà qui dell’incapacità a prendere decisioni, dovuta a motivi psichici, oppure della mancanza della capacità a compiere i doveri coniugali. La mancanza della capacità a prendere decisioni, cioè la mancanza di volontà interiore - come riportano le sentenze del Tribunale della Sacra Rota Romana - dovuta ad idee ossessive, a blocchi emotivi, ad una troppo forte e insuperabile suggestività dell’istinto, ecc., dovrebbe esistere al momento stesso della contrazione del matrimonio. Questi problemi debbono essere analizzati non soltanto individualmente, ma anche proporzionalmente all’atto contratto. Si richiede infatti, e tale esigenza non desta dubbi nella giurisprudenza, che l’uomo debba essere ,,verus dominus” del suo comportamento, ossia domini interiormente le sue decisioni. L’incapacità ad assumersi i doveri coniugali, che dériva dalla mamcanza obiettiva dell’oggetto del cansenso matrimoniale a causa di motivi psichici, dovrebbe invece essere qualcosa di stabile e irreversibile. Si tratta, in questo caso, dell’incapacità di compiere i doveri matrimoniali. In quest’ultimo caso si può parlare di una certa analogia con l’incapacità fisica. Deve pertanto essere uno stato duraturo e inamovibile con i normali mezzi accessibili all’uomo comune. Si parla pertanto in tale caso dell’incapacità - anche se solo relativa - a compiere i doveri coniugali, cioè nei confronti di una concreta persona. Concordemente alla sentenza del Tribunalis Signaturae Apostolicae una simile incapacità riguarda il contenuto dell’obbligazione che la persona interessata non è in grado di compiere. E pertanto non si tratta in tali casi dell’esclusione dello stesso matrimonio, di una caratteristica o di un elemento essenziali, ma della incapacità a compiere i doveri matrimoniali, incapacità che è qualcosa di stabile e irreversibile.
PL
I concetti e le concezioni - che sembravano essersi stabilizzate alla fine del 19 e 20 secolo erano lesi dal ravvivarsi di intelletti che cercavano mezzi prevemtivi contro le violazikmi dei diritti dell’uomo che avevano luogo duranite la secanda guerra mondiale. Risultato di questo movimemto intellettuale era la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo (ONU 1948, 12. 10). Nella Chiesa Cattolica problerni simili erano smossi da Giovanni XXIII nell’enciclica „Mater et Magistra” e nell’enciclica „Pacem in Terris”. I pastulati preconciliard e le analisi del Concilio portavano a concrete soluzioni che si sono venute a trovare nei documenti conciliari. Non tutto nondimeno era in teoria risolto sino alla fine, particolarmente per quanto riguarda la materia del problema che c’interessa. In Concilio vuole chiaramente richiamare l’attenzione sul fatto ehe il problema è molto più complesso di quanto possa sembrare ad un primo squardo. Per esempio dalla Dichiarazione della libertà religiosa risulta chiaramente che la verità e la libertà non si escludono reciprocamente, ma sono valori strettamente connessi fra loro. Da questa Dichiarazione e dal Decreto sull’Ecumenismo risulta ehe un giusto modo di comprendere l’ecumenismo non puó ammettere compiti troppo catagorici. Si devorao rispettare le convinzioni apprese in buona fede. Del resto si rileva giustamente ehe al rispetto delle opinioni altrui non significa che le si approve. Dopo una tappa indiretta nella quale il documento „Matrimonii sacramentum” della Congregaaione della Dottrina della Fede attenuava le esigenze per la parte non cattolica, si aveva il passo successivo, preparato dal sinodo dei vescovi del 1967. Si tratta qui del Motu Proprio „Matrimonia Mixta”. Per quanto riguarda le esigenze poste alla parte cattolica, si è usufruito di concetti risalenti al periodo della formazione delle „cautiones aequipollentes” e al periodo conciliare, asserendo che il cattolico fa tutto „secondo le sue forze”, „pro viribus” perché tutti i figli vengano educati nella religione cattolica. Invece alla parte non cattolica si richiede soltanto che prenda conoscenza dell’obbligazione assunta dalla parte cattolica e ciò, per natura di cose, si porta dietro il postulato della tolleranza naturale. Un simile atteggiamento è un modo di rispettare la conscienza in realtà non sempre concorde con i principi cattolici, ma formatosi in buona fede. Una migliore comprensione della legge positiva divina, e prima di tuitto naturale, permette di sperare che pian piano si giunga ad una più completa soluzione dell’apparente contraddizione fra la legge naturale, che richiede di agire concordamente alla coscienza conformata in buona fede, e le canseguanze che derivano dalla legge divina positiva. Non vi può essere infatti un reale contraddizione.
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