In questo studio l’Autore ha centrato l’attenzione sull’analisi dettagliata delle situazioni contenute nel. can. 16 §§ 1–3 CIC, ovvero sulla questione dei soggetti ablitati a compiere l’interpretazione autentica a modo di legge e sugli effetti retroattivi o meno delle sue singole forme, nonchè sulla problematica della rilevanza dell’intrepretazione fatta a modo di senetenza giudiziale o di atto amministrativo. Dall’analisi condotta risulta che la forma specifica dell’interpretazione dipende soprattutto dal suo autore. In conformità ai principia fondamentali dell’ ordinamento canonico, l’interpretazione autentica compete esclusivamente al legislatore o a chi il legislatore l’ha delegata. In linea di massima tale interpretazione ha valore di legge. Invece l’interpretazione fatta a modo di senstenza giudiziale o di atto amministartivo non è ro- conosciuto come inrterpretazione autentica. Potrebbe avere tuttavia tale valore nel caso della deci- sione emessa dallo stesso legislatore.
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