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Prawo Kanoniczne
|
2010
|
vol. 53
|
issue 1-2
203-231
PL
La pena della dimissione dallo stato clericale è la pena espiatoria, massima per i chierici ai quali soltanto può essere applicata. E la pena perpetua per la sua natura. Può essere irrogata mediante processo giudiziario o per mezzo di procedimento amministrativo salvo sempre il diritto di difesa. Può essere comminata nei casi previsti dalla legge universale, cioè: 1) l’apostasia, l’eresia e lo scisma, con prolungata o grave scandalo; 2) la profanazione delle specie consacrate; 3) la consacrazione a scopo sacrilego di una materia senza l’altra nella celebrazione eucaristica o anche di entrambe fuori della celebrazione eucaristica; 4) la violenza fisica contro il Sommo Pontefice; 5) la sollecitazione; 6) il matrimonio anche solo civile con contumacia; 7) il concubinato con contumacia; 8) gli atti contro il sesto precetto del Decalogo fatti con violenza, o minacce, o pubblicamente, o con minori al di sotto dei diciotto anni. E prevista alla Congregazione per il Clero come facoltà speciale di intervenire ai sensi del can. 1399 CIC. In tutti i casi la pena è facoltativa. Tale pena comporta la perdita dei diritti propri dello stato clericale, degli onori e degli uffici ecclesiastici.
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