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Ius Matrimoniale
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1999
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vol. 10
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issue 4
45-59
EN
L’errore „ridondante sull’errore di persona” (can. 1083 CJC /1917), che in sostanza si confondeva con lo stesso errore di persona e che nel contesta odierno diffieilmente si può verificare, ha trovato nella più recente giurisprudenza ecclesiastica, una interpretazione più consona allo spirito dei Concilio Vaticano II, che insiste sul concetto integrale della persona umana e non solo sul suo aspetto fisico. Riferendosi in sostanza alla terza regola di S. Alfonso il legislatore ha abbandonato la vecchia formulazione per quella presente (can. 1097 § 2 CJC/1983). La nuova formula dell’„error in qualitate directe et principaliter intenta”, passata anche nel codice dei canoni delle Chiese Orientali, viene analizzata dall’autore dello studio. L’oggetto dell’analisi sono i rispettivi elementi della formula dei canone; l'errore, la qualità di persona l'intendimento della qualità di persona. Inoltre si pone la questione della incompatibilit qualità dell’errore della condizione.
EN
Il Tribunale Dioecesano di Katowice ha pronunziato la sentenza ("constatde nullitae matrimonii") nella causa di nullità del matrimonio accusato dal titolo dell’errore circa la religione dei convenuto. L’errore della oratriceé stato provocato dall’inganno del convenuto. Secondo il Tribunale il matrimonio - celebrato nel 1982 cioè prima della entrata in vigore del cjc/1983 - é invalido sulla base del can. 1083 § 2, n. 1 del cjc/1917 perché il can. 1098 del cjc/1983 proviene dalla legge ecclesiastica e con seguentemente non agisce in modo retroattivo.
Ius Matrimoniale
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2011
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vol. 22
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issue 16
75-98
EN
Nel periodo dopoclassico (dal XIV alla fine del XVI secolo) dello sviluppo della dottrina canonistica sull’influsso dell’errore sulla qualità della persona riguardo alla validità del consenso matrimoniale gli autori, conformemente alla tradizione, considerano quell’errore come non invalidante il consenso. Fra di loro la maggior parte offre chiaramente la distinzione fra errore su una qualità (errore non movente) ed errore causa (error causam dans). Le fattispecie che propongono, sostantivamente corrispondono ai due differenti stati d’animo dell’errante, che sono espressi con la distinzione fra la volontà interpretativa e la motivazione della scelta. Secondo la tradizione, la figura dell’errore su una qualità invalidante il matrimonio fu sempre esaminata in connessione con l’errore sulla persona. Si nota l’unanimità degli autori nell’esigere una qualità individuante la persona come base del meccanismo invalidante dell’errore sulla qualità. Le loro esposizioni offrono molto scarsi spunti (Domenico Soto; Antonino di Firzenze) per quando riguarda un eventuale influsso invalidante dell’errore su una qualità comune.
Ius Matrimoniale
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2016
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vol. 27
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issue 2
105-121
EN
The case concerns marriage between Ad. and Adal., concluded in 1991. The woman decided to conclude marriage and wanted to conclude it according the law of Church and wanted her  usband to have qualities thanks to which married life would be a true communion of life by mutual and joint actions. Before marriage she became convinced that her fiancé had all those qualities. However, almost immediately after the marriage was concluded, the man’s behaviour radically changed and their life together got worse and worse, so finally she left her husband. Then she brought the matter before the Tribunal of First Instance (canon 1097 § of Code of Canon Law), where a positive judgment was passed. Nevertheless, the judgment was negative in the Tribunal of Second Instance. As a result, the matter was brought before the Tribunal of Third Instance where again a positive judgement was passed, namely a judgment annulling the marriage (1.01.2008). The author presents and comments the final judgment, drawing attention to all elements of legal norm.
Ius Matrimoniale
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2015
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vol. 26
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issue 4
109-116
EN
This case concerns marriage contracted by 43-year-old D. with 34-year-old P. (after more than four-year acquaintance), which lasted for 2 years and then broke down due to notorious avoidance of the procreation by the respondent (contraception), while the petitioner when entering this marriage intended – directly and principally – woman’s effective ability to procreate. The sentence (pro nullitate) was given in third instance on two grounds of nullity: error by the petitioner concerning a quality of a person – can. 1097 § 2 CIC (for the second time) and exclusion of bonum prolis by the respondent – can. 1101 § 2 CIC (for the first time). It contains a number of noteworthy issues – both in substantial and evidential aspect; this applies both to the first and the second ground of nullity. The sentence c. Montier is a confirmation of the jurisprudence directions in the interpretation and application of both can. 1097 §3 and can. 1101 § 2CIC – in regards to bonum prolis.
Ius Matrimoniale
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1998
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vol. 9
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issue 3
173-187
EN
I turno rotale с. Faltin, in causa Pragen., ha sentenziato (in terza istanza) la nullità del matrimonio dal titolo dell' errore dell’attore circa la qualità della persona (la gravidanza della convenuta) causato dal dolo dalla parte della convenuta. L’autore presenta e commenta suddetta sentenza.
Ius Matrimoniale
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2002
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vol. 13
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issue 7
213-225
EN
Si presenta il testo della sentenza del Tribunale Mertopolitano di Katowice с. Sobański ob errorem circa la qualità („non onstare”), ob deceptionem dolosam („non onstare”), ob inapacitatem assumendi („constare”).
Ius Matrimoniale
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1998
|
vol. 9
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issue 3
217-227
EN
Si tratta della sentenza negativa emanata nel tribunale di IIΙ istanza da due titoli: della incapacità                                e dell'errore circa la qualità della persona. Il Tribunale di prima istanza ha esaminato la causa da qutatro titoli decretando „pro vinculo”, mentre il tribunale d’apello ha emanato sentenza affirmativa solo da due titoli sopra indicati.  
Ius Matrimoniale
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2012
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vol. 23
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issue 17
139-159
EN
L’autore presenta e commenta la sentenza della Rota Romana c. De Angelis nella causa Reg. Apuli seu Baren. Nullitatis matrimonii del 16 giugno 2006, giudicata dai cinque titoli di invalidità, tra i quali i due sono stati introdotti dopo l’appello dalla sentenza della prima istanza. Nella sua sentenza il turno rotale ha pronunciato – come tribunale di prima istanza –l’invalidità del matrimonio solo dal titolo l’incapacitas assumendi dalla parte dell’attore.
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