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in the keywords:  canon 1098 CIC/1983
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Ius Matrimoniale
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2001
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vol. 12
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issue 6
87-99
EN
Nella struttura del can. 1098 del CJC del 1983, con il quale l'errore provocato dall’inganno circa qualche qualità dell’altra parte che per sua natura può turbare gravemente il consorzio della vita coniugale ha ottenuto rilevanza per invalidare il matrimonio, il componente molto importante è l’oggetto dell’inganno cioè qualche qualità capace - per sua natura - a turbare gravemente il consorzio della vita coniugale. L'analisi di quel frammento dei canone ci permette di constatare che si tratta di una qualità posta direttamente in relazione con il consorium vitae coniugalis toccando l’essenza, le proprietà essenziali e i fini del matrimonio, quindi valutata oggettivamente. Secondo la piu recente tendenza della giurisprudenza rotale non si può nemmeno prescindere da una valutazione di carattere soggettivo circa la perturbazione del consorzio della vita coniugale.
Ius Matrimoniale
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2000
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vol. 11
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issue 5
235-240
EN
L’ introduzione del dolo come nuovo vizio di nullità ha fatto sorgere un non facile problema di diritto canonico. Se discute infatti se esso debba essere aplicato soltanto ai matrimoni celebrati dopo l’entrata in vigore dei nuovo codice od anche a quelli celebrati precedentamente. Presentata sentenza rotale indica che il can. 1098 è una disposizione di diritto ecclesiastico, posta dal legislatore umano. Ciò significa che la norma non è retroattiva.
EN
Il Tribunale Dioecesano di Katowice ha pronunziato la sentenza ("constatde nullitae matrimonii") nella causa di nullità del matrimonio accusato dal titolo dell’errore circa la religione dei convenuto. L’errore della oratriceé stato provocato dall’inganno del convenuto. Secondo il Tribunale il matrimonio - celebrato nel 1982 cioè prima della entrata in vigore del cjc/1983 - é invalido sulla base del can. 1083 § 2, n. 1 del cjc/1917 perché il can. 1098 del cjc/1983 proviene dalla legge ecclesiastica e con seguentemente non agisce in modo retroattivo.
Ius Matrimoniale
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2003
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vol. 14
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issue 8
35-54
EN
Deceptio dolosa per ottenere il consenso matrimoniale come elemento essenziale della norma del can. 1098 CJC Fra gli elementi essenziali della fattispecie presentata nel can. 1098 del CJC si puo indicare: 1) l’azione dolosa provocata per ottenere il consenso matrimoniale , insieme con l’errore del deceptus (come il suo effetto); 2) l’oggetto della deceptio dolosa (una qualità dell’altra parte, la quale persua natura puó gravemente perturbare il consorzio della vita conjugale). Lo studio del autore è stato con sacrato solo alla riflessione sul primo elemento essenziale della figura giuridica del suddetto canone. Dopo aver riferito l’influsso del dolo sull’atto giuridico in genere, si cerca di analizzare i rispettivi aspetti della azione dolosa. La norma quindi sottolinea che il dolo deve essere diretto ad ottenere il consenso matrimoniale. Poichè il Legislatore ha scelto di adoperare nel canone il termine dolus per indicare il nuovo capo di nullité del matrimonio, risulta necessario esplicare quale sia il significato ad attribuire a questo termine. Sia dalla dottrina sia dalla giurisprudenza risulta evidente che con il termine dolo si indica un’unica azione comprensiva dell’attività ingannatoria del deceptor con il conseguente l’errore del deceptus. II dolo va inteso con un’unità che comincia con l’attività ingannatoria e termina con l’errore dell’ingannato. Accanto al raggiro si inserisce il nesso di causalità tra l’inganno e la prestazione del consenso matrimoniale. Nella fattispecie dolosa ricopre l’importanza anche l’elemento intenzionale legato al deceptor (l’ottenere il consenso).
EN
Si pubblica “in extenso” la sentenza affermativa /“constat de nullitae matrimonii”/ del Tribunale Metropolitano di Katowice dal titolo dell’errore provocato dall’inganno /circa la gravidanza della oratrice/.
Ius Matrimoniale
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2014
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vol. 25
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issue 3
91-105
EN
The Rotal Turnus c. Erlebach, after examining (in the second instance) the case regarding annulment of the marriage ob dolum, adjudicated it negatively (non constare de nullitate matrimonii) recognizing that the attribute of a disease called thalassemia minor which occurs only at one of the parties (at the respondent in this case) shall not consist the attribute, which may seriously disturb the matrimonial community, according to can. 1098 CIC. It would be the attribute only when both parties suffered from this disease. Special attention in this judgment shall be put to the raised issue regarding the confidence level at the perpetrator of the deceit as for existence (or not) of a particular attribute.
Ius Matrimoniale
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2006
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vol. 17
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issue 11
153-162
EN
Lautore presenta e commenta il decreto della Rota Romana c. Pompedda del 26 luglio 1996, con il quale e stata confermata la sentenza del Tribunale Regionale „Siculum” (in Argentina) del 10 gennaio 1996 dal can. 1098 CJC (pro nullitate). Si tratta della causa introdotta dal marito il quale è stato indotto dall’inganno da parte della convenuta circa lo stato della sua salute (lei ha nascosto la grave malattia).
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