Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 16

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  exclusion of indissolubility of marriage
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
Ius Matrimoniale
|
1999
|
vol. 10
|
issue 4
95-105
EN
L'esclusione - con positivo atto di volontà - dell’indissolubilità essendo la proprietà essentiale del matrimonio costituisce il titolo di nullità dello stesso matrimonio (can. 1101 $2 del CJC; can. 824 $2 ccEccl.Orient.). Quella proprietà, conosciuta nella tradizione canonica come bonum sacramenti, nel matrimonio christiano assume una particolare fermezza in ragione del sacramento. L'exelusio boni sacramenti può essere compiuta direttamente (esplicitamente) con positivo atto di volontà indirizzato contro l’indissolubilità. Questa esclusione può essere fatta tra l’altro con la intenzione di chiedere il divortio о la dichiarazione di nullità del matrimonio, ma solo nel caso in cui quella intenzione significa la volontà di rompere il vincolo matrimoniale. L’ esclusione dell’ indissolubilità si esprimere anche indirettamente (implicitamente), quando l’oggetto diretto della intenzione del nubente contiene l’atta della esclusione dell’indissolubilità del matrimonio. Si tratta dei casi in cui in nubente l’intenzione di contrarre il matrimonio solubile. Nelle cause di nullità del matrimonio dal titolo della esclusione dei bonum sacramenti il giudice deve riferisi alla guirispreudenza della Rota Romana.
EN
L’autore presenta e commenta la sentenza definitiva pronunciata dal turno rotale (come tribunale di quarta istanza) c. Colagiovanni il 22 novembre 1988 in causa Romana „nullitatis matrimonii”. La sentenza dichiara la nullità del matrimonio (contratto il 11 IX 1971) ,,ob exclusionem boni sacramenti” dal convenuto. Dopo le due sentenze negative l’attrice - avendo i nuovi argomenti - ha chiesto la nuova proposizione della causa che le è stata concessa dal turno rotale c. pinto. Lo stesso turno ha pronunciato la sentenza positiva dopo di ciò la causa é stata giudicata dal turno superiore c. Colagiovanni. Proprio la sentenza di questo tribunale fa l’oggetto del commento.
EN
Nella sentenza rotale del 13 dicembre 1989 c. Palestre, pronuziata - „pro nullitate” - in seconda istanza, si tratta del caso in cui l'attore ha escluso l’indissolubilità del matrimonio nell'ipotesi „che il tradimento - come dichiara lui stesso - si fosse verificato, sarebbe scattata immediatamente la mia ferma e radicata mentalità meridionale di considerare come morta e seppellita la moglie e considerare me stesso come non sposato”. Nello suo studio l'autore presenta il suo commento alla suddetta sentenza.
EN
L’esclusione di una proprietà essenziale del matrimonio costituisce, secondo il can. 1101 § 2 del “codex iuris canonici” e il can. 824 § 2 del “codex canonum Ecclesiarium Orientalium”, il titolo di nullità del matrimonio. Una proprietà essenziale del matrimonio é l’indissolubilità /kan. 1056 eie e kan. 776 § 3 ccEccl. Orient./ che va sotto il nome di “bonum sacramenti”. Essendo 1’ indissolubilità una proprietà essenziale del matrimonio, chi vuol contrarre un matrimonio dissolubile, sia in modo assoluto che ipotetico, non intende il matrimonio voluto da Dio e contrae invalidamente.L’autore presenta la figura giuridica del suddetto titolo di invalidità del matrimonio riferendosi successivamente al positivo atto di volontà, ai modi della esclusione /directe-indirecte, absolute-hipotetice/, alla prova della esclusione /confessio simulantis, causa simulationis, circumstantiae/ e alla relazione del kan. 1101 § 2 al kan. 1099 eie /considerato come aulomono/.
EN
Il turno rotale c. Faltin ha diciharato la nullità del matrimonio F.- C. nella sentenza definitiva (in IV istanza) del 19 febbraio 1992 dal titolo della esclusione della indissolubilità da parte della attrice. La sentenza é stata pronunziata dopo 17 anni dal momento della introduzione del libello al tribunal e di prima instanza.Dopo due sentenze negative e il rifiuto della richiesta della attrice riguardante la "nova causae propositio" (da parte del turno rotale c. Davino) l’appello della stessa attrice é stato ammesso dal turno rotale superiore (c. Pompedda) e in seguito il matrimonio delle parti é stato dichiarato (in III istanza) invalido dal titolo accusato. Finalmente il turno rotale c. Faltin (di IV istanza) ha confermato la sentenza precedente pronunziando l’invalidità del matrimonio "ob exclusionem boni sacramenti" (si tratta della exclusione condizionata).L’autore presenta la suddetta sentenza definitiva esponendo sia i motivi giuridici sia quelli inseriti nella parte "in facto".
Ius Matrimoniale
|
2012
|
vol. 23
|
issue 17
203-216
EN
Esta sentencia del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España confirma en tercera instancia la sentencia de validez del matrimonio. La esposa presentó demanda de nulidad de su matrimonio ante el tribunal eclesiástico alegando exclusión de la indisolubilidad por su parte. El tribunal de primera instancia declaró la nulidad del matrimonio juzgado, el de segunda instancia se pronunció a favor de la validez. En esta sentencia el ponente estudia diversos aspectos del vicio de consentimiento matrimonial. Especialmente centra su atención en los criterio que debe reunir el acto de la exclusión. Analizando la parte in facto es posible estudiar el modo y los criterios de verificación de la existencia de un acto positivo de la voluntad excluyente.
Ius Matrimoniale
|
1999
|
vol. 10
|
issue 4
83-94
EN
Uno dei problemi più essenziali emergenti davanti al giudice dirigente la procedura della causa d’invalidità del matrimonio a titolo di esclusione dell'indissolubilità del matrimonio è l’affermazione e la dimostrazione che nel caso concreto è avvenuto l’atto positivo di volontà escludente „bonum sacramenti”, richiesto dal legislatore. Alcuni dei giudici rotali esigono che questo atto di volontà escludente il bene dei sacramento sia un atto prevalente. Questo intendimento di fermezza e di forza dell’atto di volontà sembra iniquo. La richiesta, sembra troppo grande di come la prevede il legislatore, e suggerisce inoltre l’esistenza di due atti di volontà simultanei e contrastanti nella psiche dei nupturiente, mentre in realtà esiste un solo atto, positivus actus voluntatis excludens matrimonium, di cui una delle fasi (la fase di esecuzione) è l’espressione dell’accordo matrimoniale. Nella procedura delle cause a questo titolo non appare necessario rivolgersi all’affermazione e alla dimostrazione della prevalenza della volontà simulatoria dell’accordo matrimoniale sulla volontà di contraire un patto matrimoniale. È sufficiente, concordemente con la volontà dei legislatore, per dimostrare l’esistenza di un atto positivo di volontà escludente il bene dei sacramento, indicare gli elementi costitutivi di questo atto, verificare la sua forza e la sua importanza ed effettuare una valutazione utile dell’operato della parte simulatoria dei matrimonio. L’affermazione dell’esistenza di questo atto di volontà al momento della contrazione dei matrimonio, poggiata sugli argomenti incontestabili provenienti dalla confessione dei simulatore, dalle cause e dalle circostanze della simulazione, può diventare per il giudice una fonte di sicurezza morale, richiesta dalla legge.
EN
Essendo l’indissolubilità una proprietà essenziale del matrimonio, chi voul contrarre un matrimonio dissolubile (con positivo atto di volontà), sia in modo assoluto che ipotetico, contrae invalidamente (can. 1101 § 2). La diffusione assunta dal divorzio ed il conseguente formarsi di una mentalità divorzista e, più in generale, aliena da tutto ciò che limita o coarta l’espansione della propria naturale libertà, rendono particolarmente frequente come capo di nullità Esclusione dell’indissolubilità del matrimonio. Esso viene oggi invocato più spesso dinnanzi ai tribunali ecclesiastici nelle cause matrimoniali. Riferendosi alla dottrina canonistica e alla recente giurisprudenza della Rota Romana l’autore presenta successivamente l’oggetto della esclusione del „bonum sacramenti”, la natura, le possibili forme e i modi dell positivo atto di volontà nonché le prove relative alla suddetta esclusione.
Ius Matrimoniale
|
1998
|
vol. 9
|
issue 3
89-114
EN
„Exclusio boni sacramenti” (can. 1101 § 2 del CJC) rimanendo uno dei titoli dell'invalidità del matrimonio più spesso presentati nella cause matrimoniali presso i tribunali ecclesiastici esige una retta interpretazione, per cui è necessario rivolgersi alla giurisprudenza della Rota Romana. Riferendosi alla più recente giurisprudenza rotale riguardante l’esclusione del „bonum sacramenti” l’autore riferisce le seguenti questioni: la retroattivita del can 1101 § 2 del CJC, la fonte del titolo dell'invalidità del matrimonio, il positivo atto di volontà (l’essenza e le proprietà, le azioni che non hanno i segni del positivo atto di volontà, le forme e i modi di prendere), l’inesistenza della differenza fra ,,ius” e „exercitium iuris”,                 la prova dell’ escusione.
Ius Matrimoniale
|
2012
|
vol. 23
|
issue 17
161-172
EN
Si tratta della causa Montisvidei nullitatis matrimonii, giudicata nella terza istanza da quattro sopra indicati titoli dalla parte della convenuta. Mentre nella prima istanza è stata emanata la sentenza favorevole alla tesi dell’acctore (solo dal titolo dell’errore circa indissolubilità e della sacramentalità), il tribunale d’appello non ha condiviso la convinzione dei giudici della istanza precedente, sentenziando negative a tutti i titoli d’invalidità. Dopo l’ appello dell’attore la causa è stata ricognita dal turno rotale c. Bottone. Il tribunale, dopo aver analizzato il materiale abbastanza scarso (la convenuta non ha partecipato al processo; le deposizioni hanno deposto solo i due testimoni), ha emanato la sentenza negativa da tutti i quattro titoli. Nel commento alla suddatta sentenza rotale si sottolinea soprattutto i motiovi con cui i giudici rotali hanno risolto la causa.
Ius Matrimoniale
|
1999
|
vol. 10
|
issue 4
227-238
EN
L’autore presenta e commenta due sentenze rotali: Parisien, с. Giannecchini del 23 gennaio 1996 e Trib. Reg. Latii seu Romana с. Faltin del aprile 1997, ambedue emanate dal titolo della esclusione di indissolubilità del matrimonio (la prima negativa, la seconda invece positiva). Dopo aver riferito la natura della esclusione di indissolubilità e quindi l’atto positivo di volontà, l’autore si occupa delle prove riguardanti il suddetto titolo di invalidità.
Ius Matrimoniale
|
1998
|
vol. 9
|
issue 3
199-206
EN
Nella sentenza rotale c. De Lanversin del 5 X 1994, emanta in III istanza (pro nullitate), il ponente tocca il problema di influsso delle idee divorciste e delle convinzioni contrarie all’indissolubilità del matrimonio sulla volontà dell’attore che ha accusato il suo matrimonio dal sudddetto titolo di nullità. L’autore commenta la sentenza aggiundengo le proprie esservazioni riguardo al problema.
Ius Matrimoniale
|
2013
|
vol. 24
|
issue 18
233-246
EN
Presented sentence of the Tribunal of the Rota of the Apostolic Nunciature in Spain adjudicate definitely in II instance adjudication nulitatis matrimonii by virtue of grave defect of discretion of judgment concerning by both parties (can. 1101 § 2 CCL) and lack of the freedom internal also by both parties (can. 1095 n 2 CCL). The question which was considering concerned matrimony which was got in 15.03.1972. The libellus was lodged in 26.04.1996. Tribunal I instance in sentence of 15.11.2000 declared that there was no proved the nullity of the marriage. The petitioner lodged appeal to the Rote of the Spain. In 09.07.2009 the Rote declared the validity of the marriage.
Ius Matrimoniale
|
2017
|
vol. 28
|
issue 2
107-145
EN
This case concerns a marriage concluded on 13 June 1987 in St. Nichola’s Church San Gemini in Interamnen.-Narnien.-Amerinae diocese, between a 37-years-old Paulus and 27-years-old Maria, who split up several years later.On 22 December 2009 Paulus launched an action for annulment of his marriage before the Tribunal of First Instance, providing exclusion of the indissolubility of marriage and later also lack of discretion of judgement on his side as reasons. On 28 October 2011, the Tribunal passed a pro vincula sentence in both reasons for annulment and the complainant immediately appealed to the Roman Rota.Turnus of the Rota c. Erlebach heard the case in the second instance and, on 21 July 2016, issued a decree of nullity of marriage because of both reasons. When it comes to the lack of discretion of judgement, the complainant’s lack of internal freedom (pathological jealousy and constant fear as well as dependence on his mother) has been observed. When proving the exclusion of the inseparability of marriage, the Tribunal drew attention both to the complainant’s testimony (judicial and non-judicial ones) as well as reasons for simulation and circumstances. The extensive sentences c. Erlebach is of great significance since it indicates the compatibility of two of the above mentioned reasons for nullity: defectus discretionis iudicii and simulatio consensus.
Ius Matrimoniale
|
2017
|
vol. 28
|
issue 3
99-114
EN
The presented sentence of the Roman Rota, to which the author provides a comment, concerns nullitatis matrimonii, which was heard by the turnus c. Monier on the grounds of exclusion by the female defendant of the indissolubility of marriage and offspring. This sentence was passed by another instance, after obtaining by the male claimant nova proposition causae (in the first and third instance the sentence was negative, in the second instance it was positive); the defendant failed to attend all three instances. However, her testimony given in c. Monier instance, fully confirmed by the claimant and witnesses, unequivocally demonstrated that she simulated marriage consent – both in reference to bonum sacamenti and bonum prolis (the reason for both simulations were her beliefs concerning marriage and its procreative purpose, which deviated from the teaching of the Church). The sentence of the Roman Rota c. Monier is an example of an in-depth assessment of means of proof, which enabled to convincingly declare the nullity of marriage.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.