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in the keywords:  kanon 1101 § 2 KPK
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EN
Secondo il can. 1081 § 2 del codice di diritto canonico precedenta solo il "bene della prole "deve considerarsi come elemento essenziale dell'oggetto specifico del matrimonio. In applicazione di questo principio, il can. 1086 § 2 dello stesso codice conclude che se "una delle parti o ambedue escludono con un atto positivo di volontà ogni diritto all'atto coniugale contraggono il matrimonio invalidamente". Intanto il Concilio Vaticano II, nelle sue riflessioni pastorali sulla dignità del matrimonio, fra i punti che cercava di porre in piena luce, di evidenziare in nodo particolare, fu quello relativo al "bene dei coniugi "che questi conseguono mediante il loro reciproco aiuto e servizio. Seguendo le orme del magistero conciliare, la giurisprudenza e quindi l a Pontificia commissione per la revisione del codice di diritto canonico si sono adoperate ad affermare che non solo il "bonum prolis", ma anche il "bonum coniugum" é da ritenersi oggetto specifico del consenso matrimoniale, e quindi un momento essenziale del matrimonio. Dopo aver presentato l'evoluzione del testo del can. 1086 § 2 del codice del 1917 - fino alla redazione inserita nel can. 1101 & 2 del codice del 1983 - compiuta nel corso dei lavori della suddetta Commione  pontificia, l'autore assume una prova di esplicare il significato della locuzione" matrimonii essenziale a liquod elementum" dello stesso canone. Fra gli elementi essenziali del matrimonio di cui positiva esclusione provoca l'invalidita del patto coniugale annovera: il bene della prole (il diritto a gli atti coniugali; la generazione della prole; l'obbligo della protezione della vita concepita; l'educazione della prole), il bene dei coniugi che si concreta nelle loro relazioni interpersonali (la determinazione in concreto di relazioni interpersonali essenziali é rilasciata alla giurisprudenza) e la dignità sacramentale del matrimonio.
EN
II primo caso specifico delineato dal can. 1101 é quello della esclusione dello stesso matrimonio (del „mattrimonium ipsum”) con l’atto positivo di volontà. Si tratta dunque della simulazione totale (o assoluta) del matrimonio. L’autore presenta il suo commento al can. 1101 § 2. Dopo aver presentato il concetto della simulazione totale e le sue varie fattispecie, si ferma sul modo della esclusione del matrimonio (l’atto positivo di volontà), in seguito si occupa delle cause della simulazione (indicate dalla giurisprudenza rotale), della „ratio ultima” della invalidità del matrimonio simulato, delle prove della simulazione totale, delle relazioni tra la simulazione totale e alcuni titoli di invalidità del matrimonio.
EN
La fedeltà matrimoniale viene intesa, sia dal Concilio Vaticano II, sia dal Magistero Pontificio, non solo come un elemento integrativo del matrimonio, ma soprattutto come un’obbligho che ogni contraente deve accettare nel momento del scambio del consenso matrimoniale.Nel mondo d’oggi succede che davanti al giudice del tribunale ecclesiastico, oppure davanti ad un sacerdote, si presentano le persone, che pur volendo contrarre il matrimonio nella chiesa, non accettano l’obbligo di fedeltà reciproca, e quindi vogliono contrarre un matrimonio inteso come libero. Succede anche qualche volta che cosû intesa libertà rimane nella loro volontà, mai espressa davanti all’altre persone. In questo modo, possono esserci i casi, in cui una persona contra il matrimonio cattolico, simulando il consenso matrimoniale, cioè escludendo la fedeltà reciproca.Nel presente articolo ci siamo occupati di un titolo della simulazione parziale, descritto nel can. 1101 § 2 CIC, cioè di exclusio boni fidei, che comprende anche in un certo numero i casi sopra desritti. Lesclusione del bene della fedeltà abbiamo definito come simulazione del consenso matrimoniale, in cui il contraente nega il diritto esclusivo di un altro contraente ad avere i rapporti sessuali di carattere matrimoniale, lasciandosi una via libera del comportamento adulterino. Abbiamo anche stabilito una chiara distinzione concettuale del exclusio boni fidei dall’esclusione della unità matrimoniale.La simulazione descritta nel can. 1101 § 2 CIC succede quando il contraente, nel momento del scambio del consenso matrimoniale, esclude lo stesso matrimonio oppure il suo essenziale elemento o la sua essenziale proprietà. Ia caso del exclusio boni fidei, a nostro parere, si identifica con l’esclusione di un elemento essenziale del matrimonio.
EN
Il Tribunale Diocesano di Katowice ha dichiarato la nullità del matrimonio dal titolo della esclusione - dalla parte del convenuto - della comunità della vita cix di un elemento essenziale del matrimonio. I motivi della esclusione rimanevano sia nell’attaccamento del convenuto ai beni materiali (l’alloggio) sia nei suoi legami con la madre.
Ius Matrimoniale
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2012
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vol. 23
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issue 17
203-216
EN
Esta sentencia del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España confirma en tercera instancia la sentencia de validez del matrimonio. La esposa presentó demanda de nulidad de su matrimonio ante el tribunal eclesiástico alegando exclusión de la indisolubilidad por su parte. El tribunal de primera instancia declaró la nulidad del matrimonio juzgado, el de segunda instancia se pronunció a favor de la validez. En esta sentencia el ponente estudia diversos aspectos del vicio de consentimiento matrimonial. Especialmente centra su atención en los criterio que debe reunir el acto de la exclusión. Analizando la parte in facto es posible estudiar el modo y los criterios de verificación de la existencia de un acto positivo de la voluntad excluyente.
Ius Matrimoniale
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2016
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vol. 27
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issue 3
93-109
EN
The case Mediolanen vs. A. Ciani concerns the marriage between Adelmus and Aida, concluded on 18 August 1983, a mere four months after the couple met. The conjugal life, in which two children were born, lasted approximately eight years. Because of Adelmus’s behaviour, marriage faced problems from the very beginning. After numerous misunderstandings, the man became involved in an extra-marital relationship, as a result of which Aida requested separation.On 3 July 2003 Adelmus petitioned the Tribunal of First Instance to have the marriage declared null and void on the ground of the exclusion of the indissolubility of marriage. On 31 March 2005 the Tribunal handed down a negative sentence. After logging an appeal to the Tribunal of Second instance and supplementing instructions carefully, this decision was reversed on 27 October 2005 and the case was sent to the Roman Rota (third instance). On 18 February 2008 a positive sentence was handed down, declaring the marriage null and void. The author presents and provides a comment on the sentence of theRoman Rota, drawing attention to proving simulation.
EN
Essendo l’indissolubilità una proprietà essenziale del matrimonio, chi voul contrarre un matrimonio dissolubile (con positivo atto di volontà), sia in modo assoluto che ipotetico, contrae invalidamente (can. 1101 § 2). La diffusione assunta dal divorzio ed il conseguente formarsi di una mentalità divorzista e, più in generale, aliena da tutto ciò che limita o coarta l’espansione della propria naturale libertà, rendono particolarmente frequente come capo di nullità Esclusione dell’indissolubilità del matrimonio. Esso viene oggi invocato più spesso dinnanzi ai tribunali ecclesiastici nelle cause matrimoniali. Riferendosi alla dottrina canonistica e alla recente giurisprudenza della Rota Romana l’autore presenta successivamente l’oggetto della esclusione del „bonum sacramenti”, la natura, le possibili forme e i modi dell positivo atto di volontà nonché le prove relative alla suddetta esclusione.
EN
Nel presente lavoro mi occupo dei diversi titoli della nullità matrimoniale che entrano nel concetto della simulazione parziale, descritta nel can. 1101 § 2 CIC. Detto canone parla sia dell’esclusione della proprietà essenziale del matrimonio sia dell’esclusione dell’elemento essenziale. Le proprietà essenziali sono descritte dallo stesso Codice e sono l’unità e l’indissolubilità, invece non’é cosî chiara l’interpretazione dell’elemento esseziale come causa della nullità matrimoniale. Sia la giurisprudenza sia la dottrina parla in modo chiaro dell’esclusione della prole come dell’esclusione dell’elemento essenziale del matrimonio. In questo articolo cerco invece di presentare gli altri titoli della nullità matrimoniale, e cioé l’esclusione del bonum coniugum, l’esclusione della fedeltà e della dignità sacramentale del matrimonio, che secondo la mia oppinione dovrebbero essere considerati come i titoli che entrano nel concetto dell’escluisone del elemento esseziale del matrimonio, di cui parla il can. 1101, § 2 CIC, ma non sempre sono cosî considerati. Anzî, fino ad oggi sono il tema delle discussioni e delle controversie.
EN
Il Tribunale Diocesano di Włocławek ha pronunziato la sentenza affermativa / “constat de nullitae matrimonii” / nella causa di nullità del matrimonio dal titolo della esclusione della fedeltà matrimoniale dalla parte del convenuto. Quella sentenza viene pubblicata “in extenso”.
EN
The judgment (pro nullitate matrimonii) was issued in the third instance (it was negative in the first instance and positive in the second instance) due to the exclusion bonum prolis (can. 1101 § 1 CIC) by the man. On the basis of testimonies of the petitioner and witnesses, after taking into consideration all circumstances, especially cause of simulation which was pessimistic view of the world and all entire life, Roman Rota judges had no doubt that the petitioner excluded the good of offspring by his positive act of will.
Ius Matrimoniale
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2015
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vol. 26
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issue 4
109-116
EN
This case concerns marriage contracted by 43-year-old D. with 34-year-old P. (after more than four-year acquaintance), which lasted for 2 years and then broke down due to notorious avoidance of the procreation by the respondent (contraception), while the petitioner when entering this marriage intended – directly and principally – woman’s effective ability to procreate. The sentence (pro nullitate) was given in third instance on two grounds of nullity: error by the petitioner concerning a quality of a person – can. 1097 § 2 CIC (for the second time) and exclusion of bonum prolis by the respondent – can. 1101 § 2 CIC (for the first time). It contains a number of noteworthy issues – both in substantial and evidential aspect; this applies both to the first and the second ground of nullity. The sentence c. Montier is a confirmation of the jurisprudence directions in the interpretation and application of both can. 1097 §3 and can. 1101 § 2CIC – in regards to bonum prolis.
Ius Matrimoniale
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1998
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vol. 9
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issue 3
199-206
EN
Nella sentenza rotale c. De Lanversin del 5 X 1994, emanta in III istanza (pro nullitate), il ponente tocca il problema di influsso delle idee divorciste e delle convinzioni contrarie all’indissolubilità del matrimonio sulla volontà dell’attore che ha accusato il suo matrimonio dal sudddetto titolo di nullità. L’autore commenta la sentenza aggiundengo le proprie esservazioni riguardo al problema.
Ius Matrimoniale
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2016
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vol. 27
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issue 4
123-140
EN
The author presents and provides a comment on the final sentence handed down in the third instance (the Roman Rota) in a nullitatis matrimonii case, examined ob simulationem totalem at the complainant’s request (a negative and a positive sentences were handed down in the first and second instance respectively). The key issue in this case was determining whether in the examined case the complainant’s personal goals (fines operantis), namely the desire to improve the economic situation of her and her child, can be combined with the institutional goals of marriage (fines operis). By referring to judicature of the Roman Rota and thoroughly examining the case files, the adjudication panel c. Erlebach ruled that the complainant’s personal goals were consistent with the goals of the institution of marriage and that the woman has not ruled out ipsum matrimonium. Therefore, total simulation of marriage did not happen at the time the marriage was concluded.
Ius Matrimoniale
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2013
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vol. 24
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issue 18
233-246
EN
Presented sentence of the Tribunal of the Rota of the Apostolic Nunciature in Spain adjudicate definitely in II instance adjudication nulitatis matrimonii by virtue of grave defect of discretion of judgment concerning by both parties (can. 1101 § 2 CCL) and lack of the freedom internal also by both parties (can. 1095 n 2 CCL). The question which was considering concerned matrimony which was got in 15.03.1972. The libellus was lodged in 26.04.1996. Tribunal I instance in sentence of 15.11.2000 declared that there was no proved the nullity of the marriage. The petitioner lodged appeal to the Rote of the Spain. In 09.07.2009 the Rote declared the validity of the marriage.
Ius Matrimoniale
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2017
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vol. 28
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issue 2
107-145
EN
This case concerns a marriage concluded on 13 June 1987 in St. Nichola’s Church San Gemini in Interamnen.-Narnien.-Amerinae diocese, between a 37-years-old Paulus and 27-years-old Maria, who split up several years later.On 22 December 2009 Paulus launched an action for annulment of his marriage before the Tribunal of First Instance, providing exclusion of the indissolubility of marriage and later also lack of discretion of judgement on his side as reasons. On 28 October 2011, the Tribunal passed a pro vincula sentence in both reasons for annulment and the complainant immediately appealed to the Roman Rota.Turnus of the Rota c. Erlebach heard the case in the second instance and, on 21 July 2016, issued a decree of nullity of marriage because of both reasons. When it comes to the lack of discretion of judgement, the complainant’s lack of internal freedom (pathological jealousy and constant fear as well as dependence on his mother) has been observed. When proving the exclusion of the inseparability of marriage, the Tribunal drew attention both to the complainant’s testimony (judicial and non-judicial ones) as well as reasons for simulation and circumstances. The extensive sentences c. Erlebach is of great significance since it indicates the compatibility of two of the above mentioned reasons for nullity: defectus discretionis iudicii and simulatio consensus.
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