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in the keywords:  bonum coniugum
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Ius Matrimoniale
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2000
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vol. 11
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issue 5
203-210
EN
L’autore presenta e commenta un frammento della sentenza rotale с. Burke del 26 marzo 1998 in causa Pelplinien. Nullitatis matrimonii ob incapacitatem assumendi essentiales obligationes matrimonii propter causas naturae psychicae (bonum coniugum), consacrato alla natura del bonum coniugum - l’espressione inserita in can. 1055, par. 2 del cjc. Riferendosi soprattutto alla Sacra Scrittura il noto uditore rotale cerca l’essenza del bono dei coniugi (il fine istituzionale del matrimonio) nella reciproca auto - donazione di stessi coniugi che conduce al loro perfezionamento personale.
Ius Matrimoniale
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2000
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vol. 11
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issue 5
43-62
EN
L’introduzione della finalità del bonum coniugum nel can. 1055, par. 1 del CJC del 1983, come fine istituzionale sullo stesso piano e con la stessa rilevanza giuridica del bonum prolis, viene generalmente connessa alla dottrina del Concilio Vaticano II, nella quale si sottolinea l’aspetto personalistico del matrimonio. L’analisi del contenuto giuridico dell’espressione bonum coniugum dovrebbe determinare dove e come questo termine si inserisca nello schema tradizionale che distingue tra essenza, fini e proprietà del matrimonio. È evidente che il termine bonum coniugum non esprime un valore о proprietà о attributo del matrimonio. II bonum di questo nuovo termine va predicato non dei matrimonio, ma dei coniugi; non denota una proprietà del matrimonio, bensi qualcosa - il bene dei coniugi - che il matrimonio deve causare. Sembra pure evidente che il bonum coniugum non si situi nella linea delle proprietà, bensi in quella dei fini. Per quanto riguarda il bonum coniugum riguardo all’essenza del matrimonio occore dire che questo bono non appartiene all’essenza dei matrimonio. All’essenza del matrimonio appartiene invece solo l’ordinatio dei matrimonio al bonum prolis. Quest’ultimo essendo il fine costituzionale dei matrimonio non si può identificare con la sua essenza. L’ essenza dei bono dei coniugi consiste in donare se stessi coniugi reciprocamente l’uno all’ altro come marito e mogile. In altre parole, l’essenza dei bonum coniugum consiste nell’impegno di volere per sempre il bene dell’altro che si incarna nella donazione reciproca delle persone per la costituzione dell’unione conjugale ordinata al reciproco perfezionamento personale. La violazione del bene dei coniugi può invalidare il matrimonio. Una esciusione positiva (can. 1101, par. 2 del CJC) di questo bono (e più precisamente esciusione della ordinazione del matrimonio al bonum coniugum) nella prattica coincide con 1 ≫esciusione di uno dei bona matrimoniali, o di tutte i tre (si tratta cioè della simulazione del consenso matrimoniale: totale о parziale). Relativamente alla incapacità di assumere gli obblighi essenziali provenienti dalla ordinazione del matrimonio al bono dei coniugi si può dire dell’invalidità del matrimonio ob incapacitatem (can. 1095, n. 3 del CJC).
Ius Matrimoniale
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2011
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vol. 22
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issue 16
99-116
EN
Non esiste chiarezza nella definizione legale del termine bonum coniugum. L’incapacità di adempiere i doveri matrimoniali,intesi come bonum coniugum, può essere considerata il  fondamento per la conferma della nullità del matrimonio nel can. 1095 n.3 CIC. Nel caso di causa di esclusione bonum coniugum dalla sfera di consenso matrimoniale, le ragioni degli uditori della Rota non sono uniformi. Certi giudici della Rota non accettano la simulazione bonum coniugum come motivo divisorio per la nullità. Esistono tanti elementi, i quali sono necessari per definire bonum coniugum.Prima di tutto gli stessi comprendono la volontà del contraente di formare una duratura ed unica relazione interpersonale per procreare e crescere dei figli.Negli ultimi anni la Rota Romana ha pubblicato qualche sentenza sulla simulazione di bonum coniugum.In queste pubblicazioni è chiaramente visibile la ricerca della definizione bonum conigum nei fondamentali diritti e doveri matrimoniali, che richiamano le definizioni tipo “unità della vita”, unità del matrimonio”,”intimità dell’unione personale”, “consorzio matrimoniale della vita e dell’amore”.Queste non sono delle definizioni severe, ma le interpretazioni troppo strette o troppo larghe e possono provocare errate soluzioni.Trovare la definizione legale del termine bonum coniugum è un compito molto difficile. E’ un termine aperto e con tanti significati. Il linguaggio che descrive questo termine è molto impreciso e poco chiaro. Gli uditori della Rota sono molto cauti nel formare le definizioni e le conseguenti pronte soluzioni legali,invece la giurisprudenza non e’ unilaterale in questa questione. Parlare di doveri e di diritti non basandosi su termini legali può condurre ad una sbagliata interpretazione da parte dei tribunali d’Istanze inferiori e provocare così il rischio di  forme locali di giurisprudenza”,delle quali ha parlato Papa Benedetto XVI durante l’incontro con i lavoratori della Rota nel 2008.
Ius Matrimoniale
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2010
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vol. 21
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issue 15
155-170
EN
Il turno rotale (C. Burke, ponente; T. G. Doran; K. E. Boccafolla) – in qualità del Tribunale di III istanza – ha riconosciuto la causa Armachana nullitatis matrimonii, emanando il 26 novembre del 1992 la sentenza (positiva) dal titolo della incapacità di assumere gli obblighi matrimoniali essenziali (riguardo al bonum coniugum) dalla parte del convenuto.La sentenza c. Burke, presentata e commentata dall’autore, contiene (nella parte in iure) un discorso molto interessante ed originale sul bonum coniugum, sul dolo e sulla incapacità.
Ius Matrimoniale
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2002
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vol. 13
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issue 7
87-110
EN
II Concilio Vaticano II ha portato una concezione nuova del matrimonio, mettendo l’accento sulla relazione interpersonale e sull’amore, chiamando il matrimonio con la formula intima communita  vitae et amoris coniugalis e portando sicuramente una piu equilibrata valutazione degli elementi dei matromio che sono l’amore ed il suo aspetto procreativo. Esclusione dell’amore chiamato dal Codice dell’83 esclusione dei „bonum coniugum” definito dalla dottrina e dalla giurisprudenza come „communitas vitae” oppure la relazione interpersona le che si crea tra i coniugi è l’esempio della simulazione parziale di tratta questo articolo. Come causa simulandi viene presentata l’immaturità affettiva che tradizionalmente viene interpretata dagli autori come causa dell’incapacità descritta dal canone 1095 CIC. Visto, però, che presentata anomalia distrugge soprattutto ogni possibilità di creare una relazione interpersonale tra i nubenti crediamo che essa possa essere interpretata come causa simulandi dell’esclusione del „bonum coniugum” fatta implicite.
PL
Naczelną zasadę kanonicznego prawa małżeńskiego wyraża kan. 1057 § 2, według którego małżeństwo stwarza zgoda stron między osobami prawnie do tego zdolnymi. Co więcej, ewentualny brak konsensusu nie może być uzupełniony przez żadną władzę ludzką. Rezonansem tej fundamentalnej normy prawnej jest treść kan. 1161, odnosząca się do uważnienia małżeństwa w zawiązku (tu warunkiem sine qua non jest ciągłe trwanie zgody małżeńskiej) oraz kan. 1105 § 4 dotyczącego zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika. Chociaż wyrażenie na zewnątrz wewnętrznej woli zawarcia małżeństwa jest czymś naturalnym, to jednak dość często dochodzi do sytuacji, w której nupturienci (lub przynajmniej jeden z nich) pozytywnym aktem woli wykluczają samo małżeństwo (symulacja całkowita) lub jakiś jego istotny przymiot lub element. Dla zobrazowania natury tego wykluczenia posłużono się przykładem „bonum coniugum” i „bonum prolis”. W artykule określono treść wspomnianych dóbr małżeńskich oraz sposób ich wykluczenia. W analizie wykorzystano szeroką bibliografię kanoniczną oraz wybrane wyroki Trybunału Roty Rzymskiej.
XX
The chief principle of the Canon Law regarding marriage is expressed in Can. 1057 § 2, according to which, a marriage is made by the consent of persons who are legally capable of it. Furthermore, eventual lack of consent cannot be supplied by any human power. This fundamental legal norm is resonated in the content of Can. 1161, which concerns the retroactive validation of an invalid marriage (the persisting consent of both parties is a condition sine qua non for this procedure) as well as in Can. 1105 § 4 with regard to the marriage by proxy. Although the external expression of the internal will to enter the marriage comes out of nature, it happens, however quite often a situation, in which both parties (or at least one of them) with a positive act of their will exclude marriage as such (total simulation) or one of its essential property or element (partial simulation). In order to illustrate the nature of this exclusion, as an example there have been used here “bonum coniugum” and “bonum prolis”. In the article we have specified the content of the mentioned above matrimonial benefits as well as the way of their exclusion. In the analysis we have been referring widely to the canonical bibliography and also to the selected verdicts of the Apostolic Tribunal of the Roman Rota.
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