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EN
L’autore presenta e commenta la sentenza definitiva del turno rotale (pronunciata in terza istanza) c. Bruno il 16 dicembre 1988 in causa Meliten, di nullità del matrimonio „ob gravem defectum discretionis indicii” dal convenuto. Le nozze delle parti furono celebrate il 12 agosto 1944. Dopo il divorzio civile (1976) l’attrice aveva accusato la nullità del suo matrimonio presso il tribunale di prima istanza „ob gravem defectum discretionis iudicii” nonché „ob exclusionem boni fidei” dal marito. Il 15 aprille 1980 il tribunale si è prounciato „pro invaliditate”ma solo „ob gravem defectum discretionis iudicii”. L’appello interposto alla Rota Romana provcó la sentanza negativa - dai due titoli di invalidità - il 1 marzo 1984. Apellato il nuovo turno rotale ha dichiarato la nullità del matrimonio, come è stato detto sopra. La sentenza definitiva è stata dunque pronunciata perfino dopo 44 anni dalla celebrazione delle nozze.
Ius Matrimoniale
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2014
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vol. 25
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issue 4
27-44
EN
A serious lack of evaluative discernment, as regards essential marital rights and obligations arises from a serious disruption of a cognitive, critical, evaluative, consideration act or an act regarding choice – as regards essential marital rights and obligations. As far as intellectual acts are concerned, a serious lack of evaluative discernment results in dysfunctions of cognitive and critical acts, that is evaluative ones, which prevent from correct cognition and proper evaluation of essential marital rights and obligations; as regards an act of will, its lack results from dysfunction of volitional act, which destruct freedom of choice. In proving a serious lack of evaluative discernment as far as essential marital rights and obligations are concerned, all evidence determined in CIC and Dignitas connubii Instruction are used, and the Rota decrees give the greatest attention to direct evidence, which are evidence of experts.
Ius Matrimoniale
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2014
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vol. 25
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issue 3
57-76
EN
On the basis of analysis of 20 sentencees of the Roma Rota of 2005 the author presents an issue of discretio iudicii, which is considered a prerequisite element of marital consensus, being a human act, assuming both an act of mind and will, thus, ability to understand, evaluate and choose freely. He also discusses essential elements of this discernment (sufficient intellectual recognition of the subject of marital consensus; sufficient critical evaluation as regards marriage as such, as well as reasons of contracting marriage and reasons of contracting marriage with a particular person; sufficient inner freedom in view of the said reasons and overcoming inner impulses). Next, he focuses on an issue of evaluative discernment (essential marital rights and obligations) and serious lack of this discernment.
Ius Matrimoniale
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2009
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vol. 20
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issue 14
171-185
EN
L’incidenza di psicosi maniaco-depressiva sul difetto di discrezione di giudizio alla luce della sentenza coram Turnaturi del 28 febbraio 1998. Il can. 1095, primo tra i vizi del consenso matrimoniale, riguarda l’incapacità proveniente dalle mancanze d’inteletto e di volontà. Come causa di questa incapacità, in presente articolo, viene segnata la psicosi maniaco- epressiva. Questa psicosi di carattere bipolare, cioè di presenza di due episodi diversi, quello maniacale e quello depressivo, viene considerata sotto l’aspetto che riguarda la sua incidenza sull’incapacità descritta nel can. 1095, 2° CIC.L’analisi fatta, in particolare quella che riguarda la sentenza coram Turnaturi del 28 febbraio 1998 ci permette di formulare una conclusione che la psicosi maniaco-depressiva è la causa dell’incapacità consensuale di cui parla il can. 1095 per quanto riguarda la mancanza del discrezione di giudizio. Questo succede nei casi di mania e di depressione grave, i quali sono presenti nel soggetto prima di compiere l’atto di matrimonio.Bisogna sottolineare che è sempre il compito del giudice di esaminare gli atti della causa e di decidere se in ogni singolo caso la psicosi è stata così grave da impedire il valido consenso matrimoniale. Per prendere ogni decisione il giudice usa le prove tra cui quella periziale, fondamentale, accanto alle dichiarazioni delle parti e dei testi, per provare l’influsso della psicosi  aniaco-depressiva sull’incapacità consensuale del nubente.
Ius Matrimoniale
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2000
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vol. 11
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issue 5
217-223
EN
Si trata di una sentenza rotale negativa, emanata dal titolo del can. 1095 n. 2. Il ponente rotale ha concentrato la sua attenzione alla questione di libertà interna dei contraenti. In questo studio si presenta e commenta tutte le parti suddetta sentenza sia „in iure” che „in facto”.
Ius Matrimoniale
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2012
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vol. 23
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issue 17
139-159
EN
L’autore presenta e commenta la sentenza della Rota Romana c. De Angelis nella causa Reg. Apuli seu Baren. Nullitatis matrimonii del 16 giugno 2006, giudicata dai cinque titoli di invalidità, tra i quali i due sono stati introdotti dopo l’appello dalla sentenza della prima istanza. Nella sua sentenza il turno rotale ha pronunciato – come tribunale di prima istanza –l’invalidità del matrimonio solo dal titolo l’incapacitas assumendi dalla parte dell’attore.
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