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in the keywords:  canon 1103 CIC/1983
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Ius Matrimoniale
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2011
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vol. 22
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issue 16
229-241
EN
Esta sentencia del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica confirma una sentencia de nulidad matrimonial por causa del miedo grave y externamente inferido (temor reverencial). En los tribunales eclesiásticos unos 10% de los procesos matrimoniales se tramita por causa del miedo grave. En esta sentencia el ponente estudia los diversos aspectos de este vicio del consentimiento matrimonial como la gravedad, su carácter extrínseco e indeclinable, la antecedencia a la prestación del consentimiento. Esta sentencia puede resultar muy interesante para conocer la relación que existe entre la operatividad de la amenaza y la reactividad de la perturbación psíquica subsiguiente.
EN
II can. 1103 stabilisce che è invalido il matrimonio contratto a causa della violenza e del timore grave, incusso dall’esterno, anche senza intenzione di estorcere il consenso, per liberarsi dal quale uno è costretto a scegliere il matrimonio. Cosi il diritto canonico vuole proteggere la libertà di coloro che eleggono uno stato di vita. Nello suo studio l’autore - riferendosi alla dottrina e alla giurisprudenza rotale - presenta l’analisi del canone citato nell’ordine seguente: la „ratio legis” (del canone), i requisiti del timore (gravita, „estrinsicità”, timore indiretto, unica possibilità per liberarsi dal timore), la presenza del timore nel momento della celebrazione del matrimonio (oppure la „suspicio metus”), il timore riverenziale, la fonte dell’invalidità del matrimonio „ob vim et metum”, la prova del timore (l’aversio, la costrizione). Nei rispettivi capitoli si sottolinea le differenze tra il can. 1103 e il can. 1087 del codice del 1917.
Ius Matrimoniale
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2007
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vol. 18
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issue 12
97-111
EN
Timore riverenziale consiste nell’apprensione di avere contro di sé gravemente e lungo offesi e indignati coloro che esercitano una p otestà o verso i quali si è tenuti a p restare riverenza e onore, come ad esempio i genitori oppure gli altri superiori. Il timore riverenziale si presume leggero, a meno che non sia qualificato, cioè non siano intervenute preghiere importune e insistenti, liti, alterchi che abbiano turbato l’animo del soggetto passivo del timore e che rendono la sua vita intollerabile costringendolo a temere il male sovrastante della indignazione grave dei genitori o dei superiori. Ad accentuare la gravità del timore concorre non di rado l’immaturità della persona che lo subisce. Per questo bisogna sottolineare il grande ruolo del normale processo di maturazione affettiva della persona che produce le normali relazioni fra figli e genitori, cioè prive di ogni turbamento patologico. A determinare il timore riverenziale è sufficiente che il soggetto che lo subisce percepisca il male come p ro babile, o ne abbia solo il sospetto, anche se in re altà il male non esista, purché sia fondato su dati oggettivi ed estrinseci.
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