L’autore presenta e commenta la sentenza rotale c. Erlebach emanata del 23 novembre 2006 nella quale si dichiara (in seconda istanza) non constare de nullitate riguardo al difetto dell’uso sufficiente dell’intelletto dalla parte della convenuta (can. 1095, n. 1 CIC) e, nello stesso tempo (in terza istanza), constare de nullitate riguardo alla incapacità della stessa convenuta ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio (can. 1095, n. 3 CIC).
Il can. 1095, n. 3 prevede che coloro che per cause di natura psichica non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio, sono incapaci di contrarre matrimonio. È stata infatti la giurisprudenza postconciliare della Rota Romana a delineare, nell'ambito della più generale incapacità al consenso matrimoniale, questa figura di deifetto di consenso che presenta aspetti del tutto peculiari. Dopo aver indicato gli obblighi essenziali matrimoniali (rispetto al "bonum prolis", al "bonum coniugum" al "bonum fidei" e al "bonum sacramenti") l'autore si occupa delle cause della incapacità, delle "proprietà" di essa (l'incapacità grave, antecedente, perpetua, assoluta - alcune questioni tuttavia sono dubbie), del ruolo dei periti nei processi matrimoniali "ob incapacitatem ex can. 1095, n. 3" e del carattere del titolo di nullità, previsto nel canone.
In the decision of the Roman Rota c. Jarawan the case of invalidity of the marriage due to inability to take up significant marital obligations by the respondent was examined and decided (a negative decision was issued in the first instance and a positive in the second instance). The Rotal judges subjected the decision of the second instance to decisive criticism by, i.a., a few experts, and decided that it indicates the acceptance of relative inability by the court, which is clearly inconsistent with the canonical norm 1095, n. 3 of the Code of Canon Law.
Il turno rotale (C. Burke, ponente; T. G. Doran; K. E. Boccafolla) – in qualità del Tribunale di III istanza – ha riconosciuto la causa Armachana nullitatis matrimonii, emanando il 26 novembre del 1992 la sentenza (positiva) dal titolo della incapacità di assumere gli obblighi matrimoniali essenziali (riguardo al bonum coniugum) dalla parte del convenuto.La sentenza c. Burke, presentata e commentata dall’autore, contiene (nella parte in iure) un discorso molto interessante ed originale sul bonum coniugum, sul dolo e sulla incapacità.