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in the keywords:  kanon 1095, n. 3 KPK
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Ius Matrimoniale
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2017
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vol. 28
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issue 4
83-107
EN
The author presents and provides a commentary on the judgment of the Roman Rota, passed on 27.07.2010 (in the third instance) by a panel of auditors coram Stankiewicz in a nullitatis matrimonii case on account on a man’s inability to take up significant conjugal obligations as a result of mental problems (in the first instance a judgment declaring the marriage null and void had been passed, but it was reversed in the second instance); the marriage between the parties, which produced a child, lasted almost eight years.The obtained evidence (testimonies of parties and witnesses, two opinions of experts, obtained in the first and third instance) enabled judges of the third instance to assume that the man’s (the defendant’s) inability to take up significant conjugal obligations has not been proven. It has been concluded that his passivity and dependence on his parents was not pathological in nature.
EN
Il can. 1095, n. 3 prevede che coloro che per cause di natura psichica non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio, sono incapaci di contrarre matrimonio. È stata infatti la giurisprudenza postconciliare della Rota Romana a delineare, nell'ambito della più generale incapacità al consenso matrimoniale, questa figura di deifetto di consenso che presenta aspetti del tutto peculiari. Dopo aver indicato gli obblighi essenziali matrimoniali (rispetto al "bonum prolis", al "bonum coniugum" al "bonum fidei" e al "bonum sacramenti") l'autore si occupa delle cause della incapacità, delle "proprietà" di essa (l'incapacità grave, antecedente, perpetua, assoluta - alcune questioni tuttavia sono dubbie), del ruolo dei periti nei processi matrimoniali "ob incapacitatem ex can. 1095, n. 3" e del carattere del titolo di nullità, previsto nel canone.
Ius Matrimoniale
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2011
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vol. 22
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issue 16
191-210
EN
La sentenza presentata e commentata dall’autore riguarda la causa Reg. Triveneti seu Vicentina giudicata dal turno rotale (I. Caberletti, ponente, A.B. Bottone, G. Erlebach) in terza istanza dal titolo del difetto grave della discrezione di giudizio (can. 1095, n. 2 CIC) nonchè della incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio (can. 1095, n. 3 CIC), in cui si dichiara la nullità del matrimonio sia dal primo sia dal secondo titolo.Si tratta di un caso in cui l’attrice era toccata dalla grave immaturità affettiva e dai disturbi del sè (disturbo borderline di personalità scondo D.S.M.), causati dalle esperienze traumatiche vissute durante l’infanzia e l’adolescenza.
EN
The cause about invalid matrimony N. N. to examine three instances: The Bishop Court in Włocławek (I Instance), The Metropolitan Tribunal in Gniezno (II Instance) and on the ground of decree The Highest Tribunal Apostolic Signature The Metropolitan Court in Katowice (III Instance). The cause was conducted through two instances from title the simulation of matrimony agreement defendant (can. 1101, 1), where verdict was decided validity matrimony while from title not capable defendant of assuming the essential obligations of matrimony due to causes of a psychic nature (can. 1095 n. 3) pass through three instances. In Court of Włocławek verdict was decided validity of matrimony, which lever The Court of Gniezno II Instance state invalidity matrimony from title not capable defendant to causes of a psychic nature. The Tribunal of Katowice III Instance declare for validity matrimony confirm the verdict The Bishop Court of Włocławek.This verdict become worthy represent its decisive significant contribution to evolution The Polish jurisdiction in subject not capable of assuming the essential obligation of matrimony due to causes of a psychic nature. This verdict include the instructions of Apostolic Capital in range of decide causes from title can. 1095 n. 3 The Code of Canon Law.
Ius Matrimoniale
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2010
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vol. 21
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issue 15
171-180
EN
Il 25 gennaio 2001 il turno rotale: A.B. Bottone, ponente, G. Erlebach e I. Verginelli, dopo aver esaminato la causa Brune. Nullitatis matrmonii ob incpacitatem assumendi (can. 1095, n. 3 CIC) dalla parte dell’attore, ha emanato (in terza istanza) la sentenza negativa, cioé non constare de nullitate.L’autore presenta e commenta questa sentenza, indicando tutti i suoi elementi in cui si applica la regole interpretative riguardo al can. 1095, n. 3 CIC, tra l’altro quella sulla differenza tra l’incapacità e la difficoltà (nell’assunzione degli obblighi matrimoniali essenziali).
EN
Il tribunale Metropolitano di Katowice ha pronuziato la sentenza affermativa /“constat de nullitae matrimonii”/ nella causa di nullità del matrimonio accusato dal titolo della incapacita di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio. La sentenza stessa viene pubblicata “in extenso”.
Ius Matrimoniale
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2002
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vol. 13
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issue 7
191-198
EN
L’autore presenta e commenta il contenuto della senteza rotale pro validitate emanata dal titolo del can. 1095, n. 3 CIC. II noto uditore rotale concentrando la sua attenzione sull’influenza del narcisismo e fredezza d’animo sulla incapacità ad assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio, ha sottolineato che incapacità psichica al matrimonio circa cui dà disposizioni il can. 1095, n. 3 CIC è un concetto giuridico, e non - come si puo sostenere - clinico.
Ius Matrimoniale
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2002
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vol. 13
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issue 7
239-259
EN
Si presenta il testo della sentenza del Tribunale Ecclesiastico di Włocławek с. Gręźlikowski (omessa la data) dal can. 1095, n. 3 del CSC („pro nullitate”).
Ius Matrimoniale
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2002
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vol. 13
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issue 7
261-273
EN
L’autore presenta e commenta la suddetta sentenza („non constare”) emanata in terza istanza (la prima il Tribunale Ecclesiastico di Włocławek „non constare”, invece la seconda: il Tribunale Metropolitano di Gniezno („constare”).
Ius Matrimoniale
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2002
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vol. 13
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issue 7
199-205
EN
L’autore e commenta il contenuto della sentenza rotale pro nullitate emanata dal tito del can. 1095, n. 3 CIC. La concezione dei matrimonio come communità di vita tra i coniugi ha condotto ad applicare questa figura di incapacità anche all’ipotesi di satirismo, cioè una difunzione che provoca la continua insoddisfazione sessuale. Il noto uditore ha sotto lineato si tratta di incapacità ad a ssumere il oggetto dei consenso. In effetti il satirismo non consentendo l’instaurazione della communità di vita e amore coniugale che constituisce la sostaza dell’istituto matrimoniale vienne, può produrre nel soggetto una vera incapacità.
Ius Matrimoniale
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1998
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vol. 9
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issue 3
75-87
EN
Riferendosi alla recente giurisprudenza rotale l’autore pone il problema della sufficienza della „incapacitas relativa” ad assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio. Questo problema riguarda l’interpretazione del can. 1095, n. 3 del CJC. Si tratta della incapacità del contraente solo relativamente all’altra parte. L’analisi delle rispettive sentenze della Rota Romana permette di ritenere che l’incapacità relativa, non è una vera „incapadtas” per cui non può essere la causa di invalidità del matrimonio. Secondo la normativa codiciale l’incapacità deve toccare una persona, mentre l’incapacità relativa tocca piuttosto solo la comunità delle parti.
Ius Matrimoniale
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2002
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vol. 13
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issue 7
45-65
EN
L’incapacità psichica di assumere gli essenziali obligazioni matrimoniali, che servono alla unità  e procreazione è il difetto del consenso matrimoniale, che determina la sua invalidità. In realtà, si tra tta di una carenza della trassmisione e dell’accoglienza sia il dovere dell’atto coniugale sia il dovere della fedeltà matrimoniale. Ci sono le cause della incapacità nel campo di disfunzioni psichosessuali oppure di perturbazioni della personalità. L’omossesualità, il trassesualismo (se si présenta come forma grave e precedente) о personalità isterica possono contribuire incapacità di assumere di dovere dell’atto coniugale. Incapacità di assumere di dovere della fedeltà puo essere determinata dal ipersessualismo (nimfomania о satirismo), trasvestitismo, bisessualismo oppure disfuzioni del personalità come personalità dissociale, schizoidale, paranoidale, instabile emozionale sia isterica. I sopradetti casi dei disfunzioni psichosessuali e della personalità possono impedire l’alleanza matrimoniale. La comunità della vita e amore ha bisogno di fondamento di diritti e doveri. Il particolare posto fra di loro prende il diritto all’atto coniugale e anche il diritto alla fedeltà matrimoniale.
Ius Matrimoniale
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1998
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vol. 9
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issue 3
217-227
EN
Si tratta della sentenza negativa emanata nel tribunale di IIΙ istanza da due titoli: della incapacità                                e dell'errore circa la qualità della persona. Il Tribunale di prima istanza ha esaminato la causa da qutatro titoli decretando „pro vinculo”, mentre il tribunale d’apello ha emanato sentenza affirmativa solo da due titoli sopra indicati.  
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