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EN
Rome in the republican period used to allocate public services, building projectsetc. to private contractors. Locationes censoriae was a main legal tool to that end.The system of legal rules was developed, which operate on the border of the publicand private sectors producing a legal, economic and political intertwining of bothspheres. A sophisticated set of rules introduced by custom and maintain by tradition,determined the procedure of enactment of intention to make a contract and auctionto choose a contractor with whom to conclude a contract. Its rules covered also theway to secure the position of the state either by way of a real right (ownership, rightof pledge, mortgage) or by additional debtors (personal security), usually both, whichcould lead to severe responsibilities for contractors and their guaranties.
PL
W Rzymie okresu republiki rozwinął się złożony system reguł prawnych określających postępowanie przy zamawianiu usług i towarów przez państwo. Cenzorzynadzorowali wszelkie wpływy państwa nazywane vectigalia, takie jak opłaty zakorzystanie z ziemi publicznej, salin, kopalni, ceł i innych. Zwykle cenzorzy prowadziliaukcję, wybierając kontraktora na okres lustrum, który oferował najwyższą kwotęzebranych należności. Locationes censoriae stanowiły główny instrument prawny,ukształtowany w praktyce i utrzymywany siłą tradycji. Pozwalał on państwurzymskiemu spełniać swoje funkcje mimo braku aparatu biurokratycznego. Normyprawa na styku sfery publicznej i prywatnej określają postępowanie uczestników odogłoszenia zamówienia przez prowadzenie licytacji, zawarcie umowy, jej wykonaniei zabezpieczenie, aż po kontrolę wykonania i surową odpowiedzialność tych, którzynie wywiązali się należycie z przyjętego zamówienia.
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100%
Prawo Kanoniczne
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1994
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vol. 37
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issue 3-4
175-189
PL
I limiti del praepositio data al magister navis erano indicati da tre fattori fondamentale La volnontà dell exercitor racchiusa nell’atto della installazione la persona magistri sulla nave come impresa marittima. Essa determinava il tipo di negozi ai quali magister era autoarizzato e queli ehe gli erano proibiti. Poi magister navis, salvo proibizione, era autorizzato a compiere negozi che erano intimamente connessi con il primo gruppo cioè p. es. prendere о dare le garenzie reali e/o personali. Terzo fattore cui incideva sui contenuto del praepositio era locus praepositionis cioè i negozi ehe erano conclusi per assicurare l’esistenza e l’efficienza della nave come mezzo di trasporto. A quest’ ultimo gruppo appartiene il mutuo concluso dal magister navis. I giuristi romani erano di contrastanti opinioni nei modi di legare il m utuo con praepositio.
Prawo Kanoniczne
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1993
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vol. 36
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issue 3-4
137-148
PL
In sintesi si possono desumere, dall’analisi dei testi presentati, le seguenti deduzioni: il precario,che nacque come rapporto gratuito, poteva essere usato anche per fini alimentari, ma nel periodo classico questa sua funzione non era primaria. L’analisi dei testi rileva che la funzione base del precario, nel periodo menzionato, era di dare una elasticità ai negozi con i quali esso veniva collegato. Questo fenomeno si verificava spesso nell’ambito dei contratti che tendevano al trasferimento della propriétà. Il precarista aveva molte volte una aspettativa all’acquisizione della propriétà della cosa che aveva chiesto in precario. Collegando il pignus о la vendita alla concessione precaria non si facevano soltanto gli interessi del precarista, il quale poteva sfruttare la cosa prima del perfezionamento del contratto, ma anche quelli del concedente che non aveva nessun interesse a tenere la cosa presso di sé, mentre aveva bisogno di assicurare il suo diritto oltre le normali azioni derivanti dal contratto stipulato. La prova che spesso si ricorreva alla pratica di collegamento del precario con gli altri contratti, si desume dal corso dello sviluppo post-classico dell’istituto in questione. In quest’ultimo periodo il precario era divenuto un contratto stipulato per un tempo prestabilito ed a pagamento; esso è stato classificato come contractus innominatus e tutelato con l’actio prescripti verbis, dunque avendo assunto queste nuove caratteristiche, in particolare l’onerosité, è diventato affine alla locatio conductio. I compilatori tentarono di restituire al precario la sua struttura classica, ma dai testi collocati nel titolo ,,De precario” e da altri, disseminati nelle diverse parti del Digesto (che fanno riferimento all’istituto in questione), traspare la mancanza di una concezione unitaria dell’istituto. L’assenza di una struttura unica ha comportato che, nel periodo giustinianeo, il precario non ha svolto una funzione ben definita.
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